Senza IRAP il professionista con praticanti amministratore e sindaco
La Cassazione ribadisce che non è soggetto all’imposta, contrapponendosi all’orientamento dell’Agenzia delle Entrate
Con l’ordinanza 6418 depositata ieri, 19 marzo 2014, la Corte di Cassazione ha giudicato escluso da IRAP il professionista (avvocato) che svolge prevalentemente la sua attività presso società di cui è sindaco o amministratore, utilizza beni strumentali di modesto valore ed eroga compensi di esiguo ammontare (nel caso di specie, meno di 500 euro mensili) ai propri praticanti.
Per quanto scarna nelle motivazioni, tale pronuncia consolida due orientamenti favorevoli al contribuente già espressi in passato:
- l’avvalersi di praticanti non determina mai l’assoggettamento ad IRAP, come sostenuto ultimamente dalla Cassazione (sentenza n. 2520/2014) e riconosciuto anche dalla circ. Agenzia Entrate 45/2008, § 5.4.1 (si veda “Escluso da IRAP il medico di base con due studi” ...
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