Per i costi di parcheggio, «scoglio» documentazione
Valgono, in linea generale, i limiti previsti dall’art. 164 del TUIR, ma il vero problema è la documentazione delle spese
I costi connessi all’uso dei veicoli, ivi inclusi quelli per il parcheggio, seguono il trattamento fiscale previsto per i beni di riferimento. Secondo la C.M. 48/98 (§ 1), infatti, le spese di custodia (nelle quali possono confluire anche quelle per il solo parcheggio) sono deducibili nel rispetto dei limiti attualmente previsti dall’art. 164 del TUIR. Pertanto, i costi in esame sono deducibili interamente in caso di veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa, nel limite del 20% per i veicoli aziendali e dei professionisti, ovvero del 70% ove gli stessi veicoli siano dati in uso promiscuo ai dipendenti.
Diverso è, invece, il caso in cui il dipendente o l’amministratore utilizzi, per una specifica trasferta, un proprio automezzo; in tal caso dovrebbero
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