Organi di controllo nelle srl al rebus rinnovo
A tre anni di distanza, non è ancora univoca l’interpretazione del dettato normativo dell’art. 2477 c.c.
Con le assemblee di approvazione del bilancio 2013 scadono gli ultimi incarichi triennali dei collegi sindacali a cui si applica per la prima volta l’art. 2477 c.c. e, a distanza di tre anni, non è ancora univoca l’interpretazione del dettato normativo.
L’attuale “sistema” dei controlli legali distingue nettamente tra spa, che sono sempre tenute alla nomina del collegio sindacale, e srl, nelle quali la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico è sempre facoltativa, in quanto è sufficiente nominare un revisore unico.
È quanto prevede l’interpretazione letterale della norma di legge, sostenuta dal CNDCEC, da Assonime e da Assirevi. L’art. 2477 c.c. prevede infatti che “la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria”
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