Ravvedimento operoso privo di «effetti sostanziali»
L’unico limite al ravvedimento è costituito dall’impossibilità materiale di rimuovere l’errore
Abbiamo di recente evidenziato (si veda “Ravvedimento sempre possibile per le omesse comunicazioni” del 29 aprile 2014) come il ravvedimento operoso sia applicabile ogniqualvolta il contribuente abbia commesso un errore o una omissione di natura fiscale, pure se la rimozione dei medesimi non possa avvenire a causa di sistemi telematici introdotti dall’Agenzia delle Entrate o altro ente impositore.
Restano da analizzare due ulteriori aspetti del ravvedimento, relativi alle ipotesi in cui esso, materialmente, non sia possibile e agli effetti di quest’ultimo sul versante extrasanzionatorio.
In merito al primo aspetto, il ravvedimento, come già rilevato, è subordinato alla rimozione dell’errore o dell’omissione, il che porta ad affermare come le fattispecie non ...
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