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IL CASO DEL GIORNO

Ravvedimento operoso privo di «effetti sostanziali»

/ Alfio CISSELLO

Lunedì, 5 maggio 2014

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Abbiamo di recente evidenziato (si veda “Ravvedimento sempre possibile per le omesse comunicazioni” del 29 aprile 2014) come il ravvedimento operoso sia applicabile ogniqualvolta il contribuente abbia commesso un errore o una omissione di natura fiscale, pure se la rimozione dei medesimi non possa avvenire a causa di sistemi telematici introdotti dall’Agenzia delle Entrate o altro ente impositore.
Restano da analizzare due ulteriori aspetti del ravvedimento, relativi alle ipotesi in cui esso, materialmente, non sia possibile e agli effetti di quest’ultimo sul versante extrasanzionatorio.

In merito al primo aspetto, il ravvedimento, come già rilevato, è subordinato alla rimozione dell’errore o dell’omissione, il che porta ad affermare come le fattispecie non ...

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