Tutela «blindata» per la società beneficiaria della scissione
Per la Regionale di Torino, non serve la notifica dell’accertamento alla beneficiaria, in quanto si tratta di un vincolo solidale
Recentemente su Eutekne.info (si veda “Nella scissione, responsabilità solidale «a tutto campo»” del 3 maggio 2014) avevamo delineato i contorni della responsabilità tributaria nelle scissioni societarie.
Ai sensi dell’art. 173 del TUIR, in caso di scissione le società beneficiarie della medesima sono responsabili per i debiti fiscali della società scissa antecedenti all’operazione, e una norma simile è contenuta nell’art. 15 del DLgs. 472/97, in tema di sanzioni tributarie.
La Commissione tributaria regionale di Torino, con la sentenza 124/36/2014, ha stabilito che la responsabilità solidale contemplata dall’art. 173 del TUIR vale sia nella scissione totale che nella scissione parziale (nel senso che l’art. 173 opera solo quando la scissione è totale,
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