Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio alla prova del trasferimento
Per effetto dell’evoluzione normativa, regole diverse a seconda della data di stipula dell’atto di vendita
Uno di tanti problemi correlati alla redazione delle dichiarazioni dei redditi riguarda la sorte delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli immobili in caso di trasferimento dei fabbricati sia per atto tra vivi che mortis causa.
Esaminando dapprima il trasferimento tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito dell’immobile residenziale, occorre distinguere a seconda che l’atto di vendita sia stipulato prima del 17 settembre 2011, oppure tra tale data e il 31 dicembre 2011, o, infine, a partire dal 1° gennaio 2012.
Per le cessioni avvenute prima del 17 settembre 2011, vale la disciplina dell’art. 1 comma 7 della L. 449/97, nella formulazione anteriore alle modifiche del DL 138/2011, conv. L. 148/2011: pertanto, a seguito ...
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