Dubbi sulle sanzioni per le ipotecarie negli accertamenti di maggior valore
Il DLgs. 347/90 non contempla alcuna sanzione, e il rinvio di cui all’art. 13 riguarda solo la procedura
Le condotte punibili con una sanzione amministrativa sono esclusivamente quelle che il legislatore ha previsto come tali, e ciò alla luce del principio di tassatività.
Se ragionassimo diversamente, si porrebbe nel nulla l’art. 23 della Costituzione: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Il discorso è molto attuale, in quanto diverse volte gli uffici irrogano sanzioni in fattispecie che, secondo l’intenzione del legislatore, ne sono sfornite.
La questione è indirettamente collegata all’ipotesi dei rinvii legislativi.
Quando la legge o altra fonte primaria rinvia, per una certa fattispecie, alle sanzioni previste da un diverso corpo normativo, esse, se c’è compatibilità, sono applicabili.
Pensiamo all’art. ...