Contributo integrativo dei commercialisti indeducibile dal reddito complessivo
La Cassazione conferma che il contributo del 4%, essendo a carico del cliente, non è onere deducibile per il professionista
Ai sensi dell’art. 11 della L. 21/86 i dottori commercialisti iscritti alla cassa di previdenza devono:
- applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA;
- versare detta maggiorazione alla cassa di previdenza.
Si tratta del cosiddetto contributo integrativo (attualmente previsto nella misura del 4%) che, ai sensi dell’art. 11 della L. 21/86 e dell’art. 54 comma 1 del TUIR, non concorre a formare il reddito professionale. In particolare, l’art. 54 comma 1 prevede che i compensi siano computati al netto dei contributi stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
L’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR prevede la deducibilità dal reddito complessivo, se non sono deducibili ...
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