ACCEDI
Sabato, 28 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Contributo integrativo dei commercialisti indeducibile dal reddito complessivo

La Cassazione conferma che il contributo del 4%, essendo a carico del cliente, non è onere deducibile per il professionista

/ Alessandro COTTO

Sabato, 14 giugno 2014

x
STAMPA

download PDF download PDF

Ai sensi dell’art. 11 della L. 21/86 i dottori commercialisti iscritti alla cassa di previdenza devono:
- applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA;
- versare detta maggiorazione alla cassa di previdenza.

Si tratta del cosiddetto contributo integrativo (attualmente previsto nella misura del 4%) che, ai sensi dell’art. 11 della L. 21/86 e dell’art. 54 comma 1 del TUIR, non concorre a formare il reddito professionale. In particolare, l’art. 54 comma 1 prevede che i compensi siano computati al netto dei contributi stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

L’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR prevede la deducibilità dal reddito complessivo, se non sono deducibili ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU