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Il Comune deve rimborsare la «tassa sui marmi»

Per la Cassazione il tributo, istituito per Carrara, è assimilabile a un dazio all’esportazione e non all’importazione

/ Antonio PICCOLO

Mercoledì, 2 luglio 2014

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Con due recenti pronunce gemelle, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della rimborsabilità della cosiddetta “tassa sui marmi”, istituita nel Comune di Carrara con l’articolo unico della L. n. 749/1911. Si tratta delle sentenze n. 6676 e n. 6677, entrambe depositate il 21 marzo 2014, con le quali è stato rinverdito il consolidato principio di diritto secondo cui la tassa sui marmi non può essere riscossa dal Comune, in epoca posteriore al 16 luglio 1992, perché si tratta di un tributo che ha effetto equivalente a un dazio doganale all’esportazione, incompatibile con la normativa europea e quindi rimborsabile (conforme, per tutte, ordinanza n. 20014 del 30 settembre 2011).

Prima di addentrarci nello specifico è utile rimarcare, per una più chiara esposizione della ...

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