Nella liquidazione pagamenti secondo la «par condicio creditorum»
La distribuzione del ricavato deve rispettare le cause legittime di prelazione, salvo un diverso accordo coi creditori
La conclusione della procedura di liquidazione del patrimonio aziendale, fondata sull’alienazione dell’attivo a valori di realizzo, è suscettibile di generare risorse insufficienti per l’integrale soddisfazione di tutte le passività sociali.
Tale circostanza pone alcune problematiche operative in capo al liquidatore, tra le quali quella riguardante i criteri da seguire nel pagamento dei creditori, non essendo previste specifiche disposizioni in merito.
Si dovrebbe, pertanto, ritenere applicabile – come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza (Cass. n. 3321/1996, Trib. Genova n. 1125/2013 e Trib. Milano n. 14632/2010, contra Cass. n. 792/1970 e Trib. Udine 26 febbraio 2010) – il generale principio civilistico della “par condicio creditorum” (art. 2741 c.c. ), per ...
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