Reato di «false comunicazioni sociali» a prescindere dal danno patrimoniale
Nello schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 agosto le modifiche agli artt. 2621 e 2622 c.c.
Nello schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 agosto, contenente “Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti”, uno degli interventi più attesi concerne (art. 4) le modifiche al reato di “false comunicazioni sociali”, punto delicato e controverso della legificazione penalsocietaria, da oltre un decennio oggetto di ripetuti interventi, effettivi o tentati, di rielaborazione.
L’interesse, non solo giuridico, è nelle caratteristiche e nelle conseguenze dell’illecito, inteso come presupposto, non solo di gravi dissesti finanziari, ma anche della creazione di “fondi neri” e, quindi, possibile fondamento di fatti corruttivi e di svariate attività illegali che, nel tempo,
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