Trasparenza strumentale alla protezione di interessi patrimoniali finali
L’attuale disciplina sul reato di false comunicazioni sociali è corredata da un complesso sistema di soglie di punibilità, ancorate a specifici parametri
Il disegno di legge contenente “Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti” – il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 agosto – mira ad introdurre alcune modifiche al reato di “false comunicazioni sociali” (in merito, si veda “Reato di «false comunicazioni sociali» a prescindere dal danno patrimoniale” di oggi).
Tale reato è stato già oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore. Nella formulazione previgente, l’art. 2621 c.c. puniva (n. 1), con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da due milioni a venti milioni di lire, salvo che il fatto costituisse più grave reato, i promotori, i soci, i fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ...
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