La decadenza da benefici per il registro impedisce ogni trattamento agevolato
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, recependo un orientamento giurisprudenziale in materia
Nel caso in cui il contribuente decada dall’agevolazione per la piccola proprietà contadina richiesta in atto, ai fini dell’imposta di registro, non può invocare nessun’altra agevolazione, neppure se già indicata in atto “in via subordinata” al tempo del rogito. Pertanto, il contribuente che abbia acquistato un immobile anteriormente al 1° gennaio 2014, chiedendo in atto l’agevolazione per la piccola proprietà contadina, ma decada dal beneficio (ad esempio per non aver coltivato il terreno per i successivi 5 anni), deve scontare l’imposta di registro del 15%.
Questo è il principio sancito dall’Agenzia delle Entrate nella ris. 17 novembre 2014 n. 100, superando un precedente orientamento, contenuto nella circ. 23 maggio 2007 n. 32.
La questione esaminata ...
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