Voluntary «interna» con ampia copertura penale
Prevista la non punibilità per l’autoriciclaggio e per tutti i delitti dichiarativi, ma non per l’emissione di fatture false
Nella procedura di voluntary disclosure “interna”, i contribuenti possono inviare la domanda di ammissione entro il 30 settembre 2015, con l’intento di sanare tutte le violazioni “degli obblighi di dichiarazione” commesse sino al 30 settembre 2014 in merito a IVA, IRES/IRPEF, IRAP e ritenute fiscali.
È necessario fornire “spontaneamente (...) i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili”, e, sulla base di ciò, l’Agenzia delle Entrate notifica un invito al contraddittorio definibile, a meno che non si opti per l’adesione.
Le sanzioni, in tal caso, sono fissate al minimo edittale ridotto di un quarto, quindi se si prende l’esempio della dichiarazione infedele IRES (art. 1 del DLgs. 471/97), la sanzione non
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