Nei trasferimenti di aziende in crisi vince il mantenimento dei livelli occupazionali
Possibile la deroga all’art. 2112 c.c. e non rileva il fatto che l’impresa non possa essere assoggettata a procedura concorsuale
Il principio di “insensibilità” dei rapporti di lavoro alle vicende riguardanti l’azienda cui ineriscano, di cui all’art. 2112 c.c., è derogabile, ai sensi dell’art. 47, commi 4-bis e 5 della L. 428/1990, in tutti i casi in cui un’impresa versi inequivocabilmente – stante il previo accertamento operato da una pubblica autorità – in stato di crisi e, attraverso lo strumento del trasferimento del complesso aziendale, riesca a mantenere, almeno parzialmente, il proprio “standard occupazionale”. Non rileva, invece, ai fini in esame, il fatto che l’impresa in questione non possa essere assoggettata a procedura concorsuale per carenza della condizione di ammissibilità soggettiva di impresa commerciale. È quanto chiarito in uno degli interpelli ...
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