Appannaggio di Poste spa qualsiasi notificazione di «atti»
Lo afferma la Cassazione, per effetto di una forzatura normativa che appare quantomeno azzardata
L’ordinanza della Cassazione n. 26704, depositata ieri, affronta due questioni.
La prima concerne la notifica del ricorso in Cassazione mediante consegna diretta all’Ufficio, ex art. 16, comma 3 del DLgs. n. 546/1992, non applicabile al giudizio di legittimità.
In coerenza con il principio del favor impugnationis, i giudici concludono, condivisibilmente, che l’utilizzo di un mezzo di notificazione – la consegna a mano –, benché non previsto dalla legge, determina la nullità della notifica per mancato rispetto della disciplina dettata dagli artt. 137 e ss. c.p.c., ma non la sua inesistenza, con la conseguenza che la notifica risulta sanata laddove controparte si sia regolarmente costituita in giudizio.
La seconda questione, invece, concerne la notifica a “mezzo posta”, ...
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