Niente raddoppio dei termini per gli eredi del contribuente
Il raddoppio prescinde dall’obbligo giuridico di presentazione della denuncia, che non sussiste in caso di decesso del reo
Gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che se la condotta del contribuente, oltre alla violazione della legge tributaria, integra gli estremi per l’obbligo di presentazione della denuncia per uno dei reati di cui al DLgs. 74/2000, i termini di decadenza dal potere di accertamento sono raddoppiati con riferimento al periodo d’imposta in cui l’illecito penale sarebbe stato commesso.
È noto come l’ambito applicativo della norma sia stato oggetto di aspre discussioni, e che la Corte Costituzionale (sentenza n. 247 del 2011) ha affermato la possibilità di applicare il raddoppio pure ove gli elementi penalmente rilevanti siano emersi a termini ordinari già decaduti (circostanza, quest’ultima, che dovrà essere “rivista” dai decreti legislativi ...
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