Splafonamento ravvedibile con autofattura
In tal modo si evita di coinvolgere il cedente, chiedendo la nota di variazione in aumento
Qualora, in sede di verifica delle operazioni poste in essere nel 2014, l’esportatore abituale si accorga di essersi avvalso della facoltà di acquistare beni e/o servizi senza IVA oltre il limite consentito (c.d. “splafonamento”), opera la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, di cui all’art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97.
L’Agenzia delle Entrate ha diverse volte illustrato le modalità con cui l’esportatore abituale può sanare la menzionata violazione, anche evitando di coinvolgere il cedente.
Il tutto deve essere visto alla luce della L. 190/2014, che, modificando l’art. 13 del DLgs. 472/97, ha reso possibile, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso senza particolari limiti temporali, sino alla notifica ...
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