Divieto di domande nuove in appello valido solo per i «motivi»
Detto concetto non vale per le argomentazioni dei motivi addotti
Nel processo di secondo grado vige il divieto di domande nuove, e tale principio è contenuto nell’art. 57 del DLgs. 546/92, secondo cui “nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio”, e “non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”.
Ciò è un corollario del principio del doppio grado di giurisdizione: l’oggetto dell’appello deve essere circoscritto alle domande ed alle eccezioni formulate dalle parti in primo grado siccome, nel caso opposto, la domanda verrebbe esaminata per la prima volta in appello, con conseguente perdita di un grado di giudizio.
Tanto premesso, vi è da dire che il divieto di domande nuove assume un “volto” ...