Rivalutazione delle partecipazioni non revocabile se si è pagata la prima rata
Per la Cassazione, in tal caso non solo non si ha diritto al rimborso, ma si devono anche versare le restanti rate della sostitutiva
I contribuenti che abbiano versato solo la prima rata dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, come previsto dall’art. 5 della L. n. 448/2001, non possono più modificare in seguito la propria scelta. Ne discende che non solo non hanno diritto al rimborso della prima rata pagata, ma sono tenuti al versamento delle restanti rate. Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 3410/2015, ha accolto il ricorso del Fisco.
La decisione in rassegna, che a ben vedere ricalca in sostanza il contenuto dell’ordinanza n. 5477/2010, pur riguardando la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, contiene un nucleo argomentativo applicabile anche alla rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione