Possesso di partecipazioni meno restrittivo nel nuovo regime forfetario
La partecipazione può anche essere ceduta in corso d’anno, ma prima dell’accesso al regime
Le cause ostative all’utilizzo dei regimi fiscali agevolati applicabili nel 2015 – ossia il regime di vantaggio e il nuovo regime forfetario – sono tra loro similari e attengono:
- all’utilizzo di regimi speciali IVA;
- all’assenza della residenza nello Stato italiano, oppure in uno degli Stati membri dell’Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni a condizione che i redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto;
- all’effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati e di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- al possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni
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