Credito per interessi insinuabile separatamente dalla quota capitale
È legittima la domanda tardiva, nonostante la tempestiva ammissione del solo credito principale
Il creditore deve essere ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale (liquidazione coatta amministrativa o fallimento) anche per gli interessi insinuati tardivamente, con il medesimo privilegio riconosciuto al credito principale, a decorrere dal giorno di maturazione del relativo diritto e sino alla data di esecutività dello stato passivo. Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 6060, depositata ieri, accogliendo la tesi di un professionista, che si era visto dichiarare inammissibile, dalla Corte d’Appello, la propria domanda tardiva di ammissione allo stato passivo della procedura (art. 101 L. fall.), al rango privilegiato, relativa al proprio credito da interessi sulla somma già riconosciuta – ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 2) c.c. – per l’attività ...