I dati sulle linee revolving possono essere attinenti all’attività di impresa
Come gli altri dati da indagini bancarie possono così considerarsi per le dirette e l’IVA
La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 311/5/15, depositata il 18 marzo scorso, ha effettuato interessanti considerazioni in merito ad una complessa vicenda di indagini finanziarie. In giudizio i ricorrenti lamentavano in particolare l’illegittimità degli avvisi in quanto non tutti i versamenti accertati erano frutti di un capitale, dato che, in base al sistema del “capital revolving”, il capitale si ricaricava una volta che l’assegno versato aveva valuta esigibile, cosicché ogni volta che il capitale veniva utilizzato per monetizzare gli assegni questo diminuiva, ma quando avveniva il versamento anche di un solo assegno si ricostituiva sino a ritornare, al massimo, nella sua situazione iniziale.
In primo luogo può essere opportuno approfondire ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41