TFR in busta paga dal mese successivo alla presentazione della richiesta
Se però il datore di lavoro ricorre al finanziamento assistito da garanzia, l’integrazione della retribuzione spetterà a partire dal quarto mese successivo
Con la circ. n. 82 di ieri, l’INPS ha proposto un’analisi “a tutto campo” della disciplina che regola la possibile erogazione in busta paga delle quote maturande di TFR sotto forma di integrazione delle retribuzione mensile (c.d. Qu.I.R.), così come previsto dall’art. 1, commi 26 e seguenti della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In particolare, dopo aver illustrato alcuni aspetti di carattere generale (come ad esempio i soggetti destinatari, i requisiti richiesti, la misura della Qu.I.R., eccetera), l’Istituto si sofferma anche su particolari tematiche di interesse che riguardano, ad esempio, le tempistiche di erogazione della Qu.I.R., alcuni aspetti operativi relativi al Fondo di garanzia dell’INPS in caso di richiesta di finanziamento dal parte ...
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