Riconosciuta la detrazione dell’IVA per l’attività di affittacamere
Secondo la Cassazione non si applica il regime di indetraibilità previsto per la locazione di fabbricati abitativi
L’esercizio dell’attività di affittacamere e di case per vacanze ha natura di attività imprenditoriale e non costituisce mera locazione immobiliare, per cui non può essere disconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA sui beni e servizi acquistati dal soggetto passivo. In particolare, non può essere fatto valere l’art. 19-bis1 comma 1 lettera i) del DPR 633/72 che dispone l’indetraibilità dell’IVA relativa alla locazione di fabbricati abitativi, ancorché i beni utilizzati per l’attività di affittacamere siano classificati nella categoria catastale A2. Questo è, in sintesi, il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8628 depositata ieri, 29 aprile 2015, sulla scorta del principio di neutralità del sistema IVA.
Nel caso affrontato ...
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