ACCEDI
Mercoledì, 25 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Riconosciuta la detrazione dell’IVA per l’attività di affittacamere

Secondo la Cassazione non si applica il regime di indetraibilità previsto per la locazione di fabbricati abitativi

/ Emanuele GRECO

Giovedì, 30 aprile 2015

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’esercizio dell’attività di affittacamere e di case per vacanze ha natura di attività imprenditoriale e non costituisce mera locazione immobiliare, per cui non può essere disconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA sui beni e servizi acquistati dal soggetto passivo. In particolare, non può essere fatto valere l’art. 19-bis1 comma 1 lettera i) del DPR 633/72 che dispone l’indetraibilità dell’IVA relativa alla locazione di fabbricati abitativi, ancorché i beni utilizzati per l’attività di affittacamere siano classificati nella categoria catastale A2. Questo è, in sintesi, il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8628 depositata ieri, 29 aprile 2015, sulla scorta del principio di neutralità del sistema IVA.

Nel caso affrontato ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU