Condannati i clienti che nascondono il titolare effettivo
La Cassazione si è espressa su due soggetti che hanno omesso di comunicare agli intermediari finanziari i titolari effettivi dei rapporti instaurati
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18141, depositata ieri, si pronuncia per la prima volta (almeno sembrerebbe) sulla fattispecie di cui all’art. 55 comma 2 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
Il caso riguardava due dipendenti di una banca sanmarinese che omettevano di indicare agli intermediari finanziari italiani le generalità del soggetto (titolare effettivo) per conto del quale effettuavano, in Italia, operazioni di apertura di un rapporto di conto corrente/deposito titoli (il
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