Obbligo di custodia della contabilità anche con cessazione dell’incarico
L’irreperibilità del cliente o la sua mancata collaborazione non esonerano il professionista da tale obbligo
Nel momento in cui si interrompe l’incarico di consulenza fiscale, il professionista è tenuto a restituire la documentazione al cliente di cui sia eventualmente rimasto in possesso, in particolare le scritture contabili e i documenti originari.
Tuttavia, sul professionista continuerà a incombere l’obbligo di custodire e restituire le scritture contabili, come sancito dall’art. 1766 c.c. Difatti, il deposito della contabilità, con o senza un contratto, quindi anche un deposito di fatto, costituisce un’obbligazione accessoria a quella principale di consulenza (Cass. nn. 10986/1996 e 1619/2012) e, seppure il cliente (o il lavoratore autonomo) recede dall’incarico, la circostanza che il professionista rimane in possesso della contabilità altrui comporta la permanenza ...
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