Postergati i finanziamenti in fase di start up
Ai fini dell’art. 2467 c.c. rileva anche la sottocapitalizzazione iniziale della società, indipendentemente dalla permanenza dello status di socio della srl
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 1658/2015, ha precisato che, ai fini della postergazione dei finanziamenti dei soci alla srl rileva non solo la situazione di crisi sopravvenuta della società, ma anche la fase di start up, se la società è sottocapitalizzata (proprio perché i soci hanno preferito finanziarla anziché conferire capitale di rischio) e quindi v’è il pericolo che il rischio di impresa sia trasferito sui terzi creditori. Nessuna importanza, inoltre, può attribuirsi all’uscita del socio finanziatore dalla compagine sociale.
Il tema affrontato attiene al dibattutissimo art. 2467 c.c. che, nell’ambito delle srl, afferma: “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto ...
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