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Rimessione in termini non invocabile per decesso del difensore

Per la Cassazione, essa, in costanza dei requisiti, opera anche in merito al termine per il ricorso

/ Giovambattista PALUMBO

Giovedì, 25 giugno 2015

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Con due sentenze, la n. 12544 e la n. 12561, depositate entrambe il 17 giugno 2015, la Cassazione ha stabilito interessanti principi in tema di rimessione in termini nel processo tributario.
In particolare nell’ambito del procedimento deciso dalla prima sentenza citata il ricorrente eccepiva la violazione dell’art. 184-bis c.p.c. (il cui testo è ora stato trasfuso nell’art. 153), avendo a suo avviso mal argomentato la C.T. Reg. l’istituto della rimessione in termini, ben potendo la parte interessata dare la prova della non imputabilità della decadenza anche con fatti ad essa estranei, come, nel caso, la malattia e poi il decesso del difensore di interporre l’atto di riassunzione mancato (si trattava di riassunzione in rinvio ai sensi dell’art. 63 del DLgs.

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