L’accessorietà limita il reverse charge in edilizia
In una nota di Confindustria esposti i principali dubbi sulla nuova inversione contabile
È principio generale dell’IVA la regola secondo cui, quando un’operazione costituisce elemento accessorio di un’altra operazione (principale), le due operazioni vanno interamente considerate e unitariamente assoggettate al regime IVA dell’operazione principale. Il suddetto principio, nell’ordinamento nazionale, è codificato nell’art. 12 del DPR 633/72.
Il criterio di accessorietà assume rilevanza anche per discernere le prestazioni da assoggettare a reverse charge rispetto alle prestazioni per le quali l’imposta va applicata secondo le modalità ordinarie.
Lo afferma Confindustria, in una nota di aggiornamento, pubblicata in data 22 giugno 2015, dedicata ai “nuovi meccanismi di inversione contabile” e agli “ulteriori dubbi interpretativi
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