Esenti IVA le sole prestazioni mediche degli istituti ospedalieri o assimilati
Non può essere riconosciuta l’esenzione al trasporto di organi effettuato in via autonoma
Non si applica il regime di esenzione IVA ad una prestazione di trasporto di organi umani e di prelievi, da parte di un soggetto che effettua tale servizio in via indipendente.
L’esenzione è concessa alle sole prestazioni di servizi, configurabili come accessorie ai servizi di ospedalizzazione e cure mediche, rese da organismi di diritto pubblico ovvero da soggetti qualificabili come istituti ospedalieri, centri medici o diagnostici o come istituti della “stessa natura” dei precedenti. Questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza pubblicata ieri, 2 luglio 2015, relativa alla causa C-334/14, De Fruytier.
La causa esaminata dai giudici comunitari ha ad oggetto il caso di un soggetto (Madame De Fruytier) che, in via autonoma, ...
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