Definite le regole «previdenziali» per le assunzioni congiunte in agricoltura
In base alle istruzioni dell’INPS, il Referente Unico dovrà presentare Denuncia Aziendale e denuncia trimestrale di manodopera
Tra le diverse misure contenute nel DL 76/2013, assume particolare rilievo la disposizione in materia di gruppi di impresa prevista dal comma 11 dell’art. 9, con cui è stata introdotta la possibilità, per i datori di lavoro del settore agricolo, di assumere congiuntamente lavoratori dipendenti da utilizzare in unità fra loro diversamente collegate. In sintesi, l’assunzione congiunta di uno o più dipendenti può essere effettuata da imprese agricole, comprese le cooperative, appartenenti allo stesso gruppo, oppure riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado. Inoltre, possono ricorrere alla fattispecie in argomento anche le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono agricole.
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