Inammissibile la questione di costituzionalità dell’aggio esattoriale
Le ordinanze di rimessione sono state ritenute carenti sotto il profilo motivazionale
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 147 depositata ieri, ha deciso in merito alla questione di legittimità costituzionale, rimessa alla Consulta su ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Torino, dell’art. 17 del DLgs. n. 112/1999, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Il giudice rimettente, ritenuta la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale avente ad oggetto il citato art. 17, sosteneva infatti che il criterio di calcolo dell’aggio ivi disciplinato poteva comportare la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del canone della ragionevolezza, in quanto sganciato dal costo del servizio svolto dall’agente di riscossione ed includendo, nella base di calcolo, anche gli interessi dovuti all’ente impositore
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