L’ente può chiedere il riesame del sequestro senza costituzione in processo
Le Sezioni Unite chiariscono che è ammissibile la richiesta del difensore di fiducia, ma solo se non è ancora stata comunicata l’informazione di garanzia
In tema di responsabilità degli enti da reato, è ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, presentata dal difensore di fiducia dell’ente, anche in assenza di un previo atto formale di costituzione nel processo, sempre che, precedentemente o contestualmente all’esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l’informazione di garanzia.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno formulato tale principio nella sentenza n. 33041, depositata ieri.
L’ordinanza di rimessione era stata presentata dalla seconda Sezione della Cassazione (n. 5725/2015) a seguito della dichiarazione d’inammissibilità, da parte del Tribunale del riesame, conseguente al mancato deposito dell’atto di costituzione, ai sensi dell’art. 39 del DLgs.
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