Sui finanziamenti urgenti novità normative da decifrare
La prededucibilità del mantenimento delle linee di credito era già prevista, senza necessità di autorizzazione
L’art. 1, comma 1, lett. b) del DL 83/2015 (convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132) ha aggiunto – dopo il comma 2 dell’art. 182-quinquies del RD 267/42 (L. fall.) – alcune specifiche disposizioni dirette a salvaguardare la continuità aziendale, qualora il debitore presenti una domanda di concordato preventivo “in bianco” (art. 161, comma 6, L. fall.), un’istanza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, comma 1, L. fall.) oppure un “pre-accordo” di ridefinizione delle passività (art. 182-bis, comma 6, L. fall.).
In particolare, è stabilito che, in tale sede, il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato, in via d’urgenza, a contrarre finanziamenti – prededucibili ai sensi dell’art. ...
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