Scritture contabili digitali, non necessario comunicare il luogo di conservazione
Rileva che, in sede di controllo, i documenti siano disponibili ai verificatori presso il contribuente o diverso depositario delle scritture contabili
In relazione al processo di conservazione delle fatture elettroniche e degli altri documenti rilevanti ai fini tributari, nell’ipotesi in cui il soggetto conservatore non coincida con il depositario dei predetti documenti, non v’è obbligo di darne comunicazione, tramite i modelli AA9/12 o AA7/10, in quanto gli estremi identificativi del conservatore sono comunque riportati nel manuale della conservazione e a condizione che, in caso di controlli, il depositario (sia esso il titolare oppure altro soggetto) sia in grado di esibire la documentazione fiscale.
È questo il chiarimento fornito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81, pubblicata ieri, con la quale viene fatta luce sulla questione della comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti ...
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