Riduzioni di debiti imponibili, rilevano le eccedenze di interessi passivi
La quota tassabile comprende anche le perdite trasferite al consolidato fiscale e non ancora utilizzate
Come rilevato in precedenti interventi, per effetto delle disposizioni introdotte dal DLgs. 147/2015 all’art. 88 comma 4-ter del TUIR, applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, viene previsto un limite all’imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti da concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, piani attestati di risanamento pubblicati presso il Registro delle imprese e procedure estere equivalenti.
Tale soglia di imponibilità è rappresentata dalla sommatoria delle perdite fiscali pregresse e di periodo di cui all’art. 84 del TUIR, senza considerare il limite dell’80%, e delle eccedenze riportabili di interessi passivi ed oneri finanziari assimilati
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