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Per il delitto di trasferimento fraudolento di valori serve il dolo specifico

/ REDAZIONE

Lunedì, 19 ottobre 2015

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 41816, depositata oggi e relativa alla fattispecie di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12-quinquies del DL 306/1992, precisa che:
- l’oggetto giuridico del delitto in questione consiste nell’interesse ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l’elemento materiale del reato né una condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità “elusive” sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto;
- più in particolare, lo scopo “elusivo” che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniali all’esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell’inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l’esito (per la configurabilità del dolo specifico, infatti, occorre solo che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di un procedimento penale o di una procedura che possa dar luogo a sequestro o confisca dei beni alla cui elusione la condotta è orientata).

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