Controllo «doppio» sulle controllate
Il Tribunale di Milano si sofferma anche sulle ipotesi di attività di direzione e coordinamento esercitata sia dalla holding che dalla subholding
La sentenza n. 13179/2014 del Tribunale di Milano, già oggetto di commento su Eutekne.info (si veda “Cash pooling e deposito liquidità con meno preoccupazioni” del 24 ottobre 2015) approfondisce anche ulteriori profili dell’attività di direzione e coordinamento che appare interessante evidenziare.
Tale attività è in sé legittima, ma deve essere esercitata osservando principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle controllate, nel senso che l’“unitarietà” non può giustificare la gestione delle controllate ad esclusivo interesse della controllante, ma il coordinamento tra i due interessi.
In pratica – osservano i giudici milanesi – la disciplina codicistica individua solo i limiti di tale attività, ovvero i casi e le situazioni in ...
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