Anche l’alienazione con atto pubblico può essere «simulata»
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42462, depositata oggi, in relazione alla fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (di cui all’art. 11 del DLgs. 74/2000), precisa che:
- la simulazione dell’alienazione di un immobile (ad una società di leasing) non può essere esclusa per il semplice fatto che la stessa sia stata effettuata con atto pubblico, essendo del tutto irrilevante in relazione alla ricostruzione della volontà delle parti la forma del contratto. Infatti, a norma dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, nonché della provenienza delle dichiarazioni dalle parti, ma non anche dell’intrinseca verità delle dichiarazioni medesime, che, pertanto, possono essere contrastate al fine di dimostrarne la simulazione;
- la sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale si può configurare sia nel caso di simulazione oggettiva (sotto il profilo della veridicità e congruità del prezzo pattuito) che soggettiva (con interposizione fittizia di persona). Nella fattispecie in questione, infatti, rientra qualsiasi stratagemma artificioso del contribuente tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario (riscossione che non costituisce un presupposto della condotta, ma solo un’evenienza futura che la condotta tende a neutralizzare).
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