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Il sequestro per equivalente non agevola la riscossione

/ REDAZIONE

Venerdì, 23 ottobre 2015

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42707, depositata oggi, precisa che il sequestro preventivo per equivalente in relazione a reati tributari non persegue la finalità di consentire la riscossione delle somme dovute all’Erario.

La misura cautelare in questione, infatti, è funzionale alla confisca del profitto del reato che, con riferimento ai reati tributari, comprende non solo il risparmio di spesa derivante dall’evasione d’imposta, ma anche ulteriori vantaggi riflessi riconducibili alle sanzioni ed alle altre somme eventualmente dovute (cfr. Cass. n. 11836/2013). Esso, quindi, non è da escludere in caso di attivazione dei rimedi per il recupero del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria (notifica della cartella di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).

Per la relativa disposizione, poi, attesa la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, non sono richieste specifiche esigenze cautelari, essendo sufficiente il “fumus criminis” e la corrispondenza tra il valore dei beni oggetto di sequestro ed il profitto dell’ipotizzato reato. Esso, inoltre, può intervenire anche su cose che non hanno rapporti con la pericolosità individuale del soggetto e che non sono collegate con il reato.

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