Azione penale per bancarotta prima della dichiarazione di fallimento
Ai sensi dell’art. 238 del RD 267/42, “per reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224, l’azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’art. 17. È iniziata anche prima del caso previsto dall’art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta”.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 43082, depositata oggi, precisa che con quest’ultima previsione, il legislatore consente, in deroga ai principi generali, nelle ipotesi tassativamente previste, l’esercizio dell’azione penale prima della dichiarazione di fallimento, con ciò attribuendo rilevanza, ai limitati fini di ordine processuale, non già al fatto illecito completo di tutti i suoi elementi, ma anche alla probabile lesione degli interessi dei creditori, pur in presenza di una condotta ancora carente del crisma giudiziale dichiarativo della insolvenza.
In tal casi, di conseguenza, l’assenza della declaratoria fallimentare non costituisce ostacolo alla applicazione delle misure cautelari così come alla operatività della regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare.
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