Illegittimità dell’IMU al vaglio della Corte Costituzionale
La prima sezione della commissione tributaria provinciale di Massa Carrara con l’ordinanza del 25 marzo 2015 n. 219 ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge istitutiva dell’IMU, per contrasto con gli artt. 53 e 42 della Costituzione. Contestualmente gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale e notificati al Presidente del Consiglio dei ministri oltre che ai Presidenti delle due Camere.
La questione riguarda l’IMU che, secondo i giudici, sarebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva stabilito dall’art. 53 Cost., in quanto deve essere versata dai contribuenti indipendentemente dalla percezione di un reddito.
Il soggetto passivo dell’imposta, infatti, è tenuto al pagamento di quanto dovuto anche se privo di reddito, o se percettore di un reddito non sufficiente alla copertura dell’imposta.
Secondo i primi giudici, inoltre, l’incostituzionalità dell’imposta in esame si rivelerebbe chiaramente se paragonata alla soppressa INVIM, che colpiva l’incremento di valore degli immobili: in quel caso, infatti, sussisteva un reddito imponibile (costituito dal maggiore valore conseguito dal bene nel periodo compreso tra il suo acquisto e la sua cessione). Nel caso dell’IMU, invece, la “tassazione colpisce un reddito virtuale, indipendentemente dalla capacità stessa del bene di produrre reddito (o della possibilità concreta di metterlo a reddito)”.
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