ACCEDI
Venerdì, 13 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Il pagamento delle somme «complica» l’acquiescenza processuale

Permane la riduzione al sesto se spettava alla data di notifica dell’atto, e dovrebbe operare la definizione dell’avviso bonario

/ Alfio CISSELLO

Lunedì, 23 novembre 2015

x
STAMPA

download PDF download PDF

Per effetto del DLgs. 159/2015, è stato modificato l’art. 2-quater del DL 564/94, in modo da far sì che il contribuente possa, pure a contenzioso instaurato, fruire degli istituti che ammettono la definizione agevolata delle sanzioni.

La norma recita testualmente: “nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute”.

Il presupposto affinché ciò operi è la rinuncia al ricorso, e le spese, in tal caso, sono automaticamente compensate.
Moltissime ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU