Illegittimo licenziare il dipendente che esercita in ritardo il diritto di difesa
Il termine di cinque giorni non è decadenziale per il lavoratore, ma di decorrenza per manifestare la volontà datoriale di licenziare
In materia di sanzioni disciplinari, così come regolate dall’art. 7 della L. 300/70, il termine di cinque giorni per l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore in caso di contestazione disciplinare non si considera come un termine decadenziale, bensì come data di decorrenza per la manifestazione di volontà datoriale di licenziare. Tuttavia, se tale volontà non viene ancora manifestata, per il lavoratore non vi è alcune preclusione di difesa e risulta illegittimo il suo eventuale licenziamento qualora lo stesso comunichi oltre il termine dei cinque giorni – ma prima dell’irrogazione della sanzione espulsiva – la volontà di essere ascoltato, e il datore di lavoro ignori tale richiesta.
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 23140 di ieri, 12 novembre ...
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