Flussi finanziari in entrata e in uscita da regolamentare
La responsabilità legata ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio impone di prevedere specifici protocolli a presidio della relativa rischiosità penale
I reati di riciclaggio (648-bis c.p.), impiego di denaro/utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.) ed autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.) obbligano società ed enti a dotarsi di procedure interne volte a presidiare la relativa rischiosità, pena l’esposizione alle sanzioni fissate dal DLgs. 231/2001.
Basti solo ricordare che per i citati illeciti viene prevista a carico delle società una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (perciò fino a un massimo di 1.239.200 euro) nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per cui è stabilita la reclusione pari o inferiore nel massimo a 5 anni. Specularmente, quando la pena per il reato presupposto sia superiore nel massimo a 5 anni, viene prescritta la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (ovvero, fino a un massimo
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