Via la colpa dalla c.d. sterilizzazione dei documenti
La Cassazione conferma la visione delle Sezioni Unite, sancendo che la preclusione probatoria necessita del dolo
L’art. 32 comma 4 del DPR 600/73 sancisce che “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.
Con una formulazione simile, l’art. 52 del DPR 633/72 recita: “i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non
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