Falso in bilancio anche per le valutazioni
Depositate le motivazioni della sentenza che colloca anche il falso valutativo nella sfera di punibilità delle nuove false comunicazioni sociali
Nell’ambito della nuova fattispecie di false comunicazioni sociali, il riferimento ai “fatti materiali” oggetto di falsa rappresentazione non vale ad escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch’essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati. Infatti, qualora intervengano in contesti che implichino l’accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere a una funzione informativa e possono quindi dirsi veri o falsi.
Il principio di diritto, già reso noto dall’Informazione provvisoria n. 13/2015, correlata all’udienza della Suprema Corte tenutasi lo scorso 12 novembre, trova ora compiuta
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41