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LETTERE

L’Agenzia si contraddice sull’obbligo d’invio delle spese medico legali

Martedì, 19 gennaio 2016

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Spettabile Redazione,
è nota a tutti la grande confusione relativa all’imminente invio delle spese al Sistema tessera sanitaria.

Vorrei, però, soffermarmi su una specifica casistica a mio avviso assai dubbia, tanto che la stessa Agenzia delle Entrate, a mezzo del servizio di assistenza webmail, fornisce, a fronte di due quesiti analoghi, differenti risposte. Nella vicenda, in particolare, è bello sottolineare come si evinca che la risposta che fornisce il servizio sia palesemente guidata dal tenore della domanda.

Andiamo con ordine: lo stesso giorno abbiamo inviato come studio professionale due quesiti di contenuto analogo all’Agenzia prospettando, però, due differenti soluzioni al termine degli stessi.
Nel primo caso si sosteneva che le spese medico legali non dovessero essere oggetto di invio entro il 31 gennaio 2016 in quanto la circolare n. 4/2005, che ne ha previsto l’assoggettamento a IVA, ne ha stabilito la natura non propriamente “sanitaria”. Il quesito poi si concludeva chiedendo, quindi, conferma che tali spese non siano detraibili in ragione dell’interpretazione appena data.

L’oggetto principale del secondo quesito riguardava sempre l’obbligo di invio o meno; si sottolineava, però, che la circolare n. 95/2000 punto 1.1.4 consente espressamente la detraibilità delle spese medico legali e si chiedeva se tale circolare dovesse intendersi superata dalla circolare n. 4/2005 (la sola citata nel primo quesito) che non le qualifica come sanitarie. In questo caso il quesito si concludeva chiedendo conferma che tali spese siano detraibili.

Beh: al primo quesito l’Agenzia ha risposto a chiare lettere che non sussiste l’obbligo di invio e che le spese medico legali non sono detraibili. Al secondo quesito, l’Agenzia ha risposto dicendo che: l’obbligo concerne le spese che permettono di avere detrazioni; di contattare il Sistema tessera sanitaria per avere maggiori chiarimenti e confermando, comunque, che le spese medico legali sono detraibili.

A questo punto, stante la comprovata incertezza normativa e interpretativa, una persona normale potrebbe concludere che, anche in assenza di invio, non si dovrebbe incorrere in sanzioni (100 euro per ogni mancato invio o per ogni invio non dovuto) non essendoci alcuna imposta da versare e trattandosi solo di un adempimento meramente comunicativo.
Ciò non toglie che, come in altri casi sicuramente accaduti ad altri colleghi, è ancora dimostrato che il nostro legislatore e l’Agenzia delle Entrate farebbero meglio a pensare prima alle conseguenze delle loro fantastiche intuizioni o, almeno, a dare chiare istruzioni in merito anche ai servizi di assistenza!


Andrea Beghetto
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova

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