Per la trasferta l’assoggettamento contributivo non è scontato
Anche in seguito a recenti sentenze della Suprema Corte, occorre prestare attenzione alla differenza fra trasferta e «trasfertismo»
Non esiste una norma di legge che disciplina in particolare l’istituto della trasferta. È la giurisprudenza a darne una definizione, considerando la stessa come uno spostamento provvisorio del prestatore di lavoro dal luogo in cui egli svolge abitualmente l’attività lavorativa ad un altro in cui vi sarà tenuto solo temporaneamente, a causa di scelte imprenditoriali di carattere contingente (Cass. n. 11508/2000).
Nei casi in cui, invece, i lavoratori siano tenuti per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, siamo di fronte cosiddetti “trasfertisti professionali”. Lavoratori, quindi, senza una sede abituale di lavoro.
Dal punto di vista fiscale e contributivo, le due tipologie vengono trattate in modo diverso. ...
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